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Il maggiore Leuzzi sentito nell’udienza di MARTEDI' 16 FEBBRAIO 2017

ha riferito sulle regalie elargite all'ispettore Cianflone.
Trascriviamo la vicenda come riportata nel documento di custodia cautelare.

Capi 142)- 145- 146) in merito a

La disciplina dell’accesso alle Banche Dati SDI


Fonti: Informativa Comando Provinciale CC Modena

Poiché nel corso dell’indagine saranno accertati ulteriori accessi al sistema informativo costituito
dalla banca dati SDI è il caso sin da ora di tracciare le coordinate normative di riferimento.

Riporta, al riguardo, l’Informativa 3.12.2013:
Le informazioni fornite dalle FF.PP. confluiscono presso il CED Interforze, istituito dall’art. 8
della legge 1 Aprile 1981, nr. 121, attualmente collocato nell’ambito del Servizio per il Sistema
Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale, presso il Ministero
dell’Interno. L’immissione dei dati propri e di quelli provenienti da altre Amministrazioni è
prerogativa esclusiva delle cinque Forze di Polizia (CC, P.d.S., G.d.F. Pol.Pen. e C.F.S.): si tratta
in generale di dati consultabili, per specifiche aree di competenza, anche da altre amministrazioni
come ad esempio le Capitanerie di Porto, le Polizie Municipali o le stesse Prefetture.
I dati raccolti riguardano:
- i fatti, riferibili ad episodi-reato (tutti i delitti e le contravvenzioni sanzionati dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali) o di interesse per le Forze di polizia (es. smarrimento documenti,
rinvenimenti, suicidi, incendi boschivi, ecc.);
- i provvedimenti riguardanti atti formali emessi dalle autorità competenti nei confronti di soggetti
od oggetti coinvolti in un fatto e che possono porre gli stessi in stato di attenzione nei confronti
delle FF. PP. (es. misure di sicurezza, cautelari, prevenzione, alternative, arresti, ecc.) oppure
compiute dalle FF.PP. (d’iniziativa o su delega);
- le segnalazioni rappresentate da quelle comunicazioni che non trovano allocazione né tra i fatti,
né tra i provvedimenti, ma che evidenziano caratteristiche particolari di soggetti od oggetti,
desumibili da indagini svolte dalle FF.PP. (es. alias, soprannome, pericolosità, fotosegnalamenti,
ricerche di soggetti per notifiche o di autovetture da sottoporre a controllo, ecc.).
Nel tempo, un provvedimento o una segnalazione può subire variazioni di stato: si pensi ad
esempio ad un atto che viene notificato e successivamente revocato; ad un arrestato che viene
scarcerato; ad una notizia di reato, che previa iscrizione nel registro degli indagati, innesca un
procedimento penale a carico di un soggetto che dall’iniziale stato di denunciato è in ultimo

condannato o assolto. Siffatte variazioni vengono espresse in Banca Dati con ulteriori
comunicazioni.

La materia è disciplinata, come noto, dalla l. 1.4.1981, n. 121.
L’art. 6 attribuisce, in particolare, al Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione
delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio
delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza
pubblica, ….. compiti di: a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati
che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della
sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita' e loro diramazione agli organi
operativi delle suddette forze di polizia.
A tal fine è costituito (art. 8) presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale il C.E.D. con
compiti di raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle
informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.
L’art. 9 c. 1 stabilisce che «L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi
automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica
sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze
di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11», restando
vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle
previste dall'articolo 6, lettera a).
Di fondamentale rilievo l’art. 11 che stabilisce le procedure di accesso alle banche dati, prevedendo
che « Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge …. sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui
all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti
previsti dall'articolo 9, nonche' per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la
integrazione di quelli incompleti», prevedendo altresì (c. 2) « un particolare regime di
autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi stessi a
fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni».
Dal complesso delle disposizioni richiamate si ricava che CIANFLONE, in qualità di ufficiale di
PG, era legittimato ad effettuare le interrogazioni, ma nei limiti – specificati dall’art. 6 c. 1 lett. a) -
dettati dallo svolgimento di attività di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di
prevenzione e repressione della criminalita'.
Nel caso di specie, l’interrogazione , come evidente, è stata eseguita per soddisfare le esigenze del
VERTINELLI al di fuori di qualsiasi attività che la legittimasse.
E’ il caso allora, di ricordare gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità in ordine
all’art. 615-ter c.p., ed in particolare, l’intervento delle Sezioni Unite che, ponendo fine al contrasto
ermeneutico in merito alla rilevanza penale della condotta del pubblico ufficiale che si intrometta in
un sistema informativo per finalità diverse da quelle che ne legittimano in generale l’accesso ha
posto alcuni punti fermi , osservando che la questione «…non debba essere riguardata sotto il
profilo delle finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto la volontà
del titolare del diritto di escluderlo si connette soltanto al dato oggettivo della permanenza (per
così dire "fisica") dell'agente in esso. Ciò significa che la volontà contraria dell'avente diritto deve
essere verificata solo con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere, non già
ai fatti successivi. Rilevante deve ritenersi, perciò, il profilo oggettivo dell'accesso e del
trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi
autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso
delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (nozione specificata, da parte della dottrina, con

riferimento alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in
prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro) sia allorquando ponga in essere
operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle
quali l'accesso era a lui consentito. In questi casi è proprio il titolo legittimante l'accesso e la
permanenza nel sistema che risulta violato: il soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il
titolare del sistema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o
attraverso la violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi assentite
dall'autorizzazione ricevuta » (sent. 27.10.2011, Casani: nella specie, non è indifferente osservare
come la vicenda riguardasse l’accesso abusivo di un maresciallo dell’Arma).
Le considerazioni sopra riportate consentono di inquadrare senza dubbi la condotta del
CIANFLONE (e del MATACERA): nonostante questi fossero legittimati alla consultazione della
banca dati, non ricorreva alcuna condizione che ne autorizzasse, nella specie, l’accesso. Difatti
CIANFLONE, così cone MATACERA, non svolgeva alcuna indagine di polizia giudiziaria, né
compiti di prevenzione di reati; non stava acquisendo anche di iniziativa alcuna notizia di reato, o
sviluppando personali ipotesi investigative, ma si è introdotto per ragioni del tutto estranee, così
violando i termini normativi che ne disciplinano l’accesso.

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